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Premessa
Il
movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di
S.Maria che “…. Ebbe cominciamento per lo padre messer santo
Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della
Beata Vergina Maria à dì 14 Agosto" (Bibl. Naz. Firenze,
fondo Magliabecchiano, XXVII, 300, c,127) , intende far proprio il
messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle
Misericordie nell'udienza del 14 Giugno 86 che segnò un nuovo
corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo
millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà
dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità".
CAPO
I
COSTITUZIONE
NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA
Articolo
1
E' istituita in Navacchio l'Associazione dal titolo “VENERABILE
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NAVACCHIO” con sede in Cascina,
frazione Navacchio (Pisa), Via Carlo Cammeo n°24 - Diocesi di
Pisa. Essa istituzione è posta sotto l'invocazione di Dio, di
Maria Santissima e di Sant'Antonio da Padova.
Articolo
2
La Misericordia di Navacchio è sodalizio di volontariato avente
per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità
cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei
singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle
coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa
Apostolica Romana.
L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro.
Articolo
3
La Misericordia di Navacchio è costituita agli effetti giuridici
come Associazione di Confratelli secondo l'art.18 della
Costituzione della Repubblica Italiana.
Articolo
4
Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di
Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e
spirituali.
La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle
opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e
rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi
ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di
abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di
intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla
salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di
crescita civile della società a misura d'uomo.
Articolo
5
Per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 4 la
Confraternita potrà svolgere l’attività di gestione, in
proprio o in collaborazione con altre Organizzazioni ed Enti, di
strutture di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a
carattere sanitario, sociale, socio-sanitario.
Nella
tradizione del movimento delle Misericordie potrà, inoltre,
svolgere servizi di assistenza, cura, riabilitazione a domicilio,
nonché attività di trasporto sanitario, sociale e onoranze
funebri.
Per
l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti la
Confraternita potrà convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la
normativa vigente, nonché partecipare a soggetti terzi quali
società, associazioni o consorzi”.
Articolo
6
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa,
la Confraternita mantiene i rapporti con le Autorità
Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente
ecclesiastico.
Articolo
7
Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune
a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio
italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia.
E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due
tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore
rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed
"M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").
Lo stemma e l'emblema, a cui si è aggiunta la località di
Navacchio, non potrà subire alcuna modifica.
Articolo
8
La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il
raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del
patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti,
dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire
da soggetti pubblici o privati, nonchè dall'esercizio delle
attività di cui all’art. 5.
Articolo
9
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro
prestazione di attività.
E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi
forma di compenso.
Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria
ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto.
Articolo
10
La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi
attraverso la Consociazione nazionale donatori di sangue FRATRES
delle Misericordie d'Italia.
I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.
CAPO
II
REQUISITI
DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI
ISCRITTI
Articolo
11
Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome
tradizionale di "Confratello" o "Consorella"
ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle
idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base
istituzionale della Confraternita.
L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio di
Amministrazione munita della firma di due Confratelli iscritti.
Il Consiglio di Amministrazione accetta o respinge la domanda con
provvedimento definitivo.
Articolo
12
I Confratelli costituiscono il corpo funzionale della
Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e
partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e
passiva. Sono esclusi dai diritti attivi e passivi coloro che
hanno qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo o altro
rapporto di contenuto patrimoniale.
Articolo
13
Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi
morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver
riportato condanne penali infamanti.
I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o
con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono
tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata
dal Consiglio di Amministrazione.
CAPO
III
DISCIPLINA
E DOVERI DEI CONFRATELLI
Articolo
14
Gli iscritti alla Confraternita devono:
a)
osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate
dagli organi della Confraternita;
b)
tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno
dell'Associazione che nella vita privata;
c)
disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di
umana e cristiana carità;
d)
tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali
un comportamento corretto e di massima collaborazione;
e)
collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle
riunioni;
f)
partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Articolo
15
I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti
disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con
invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio di
Amministrazione le proprie giustificazioni:
a)
ammonizione;
b)
sospensione a tempo determinato od indeterminato;
c)
decadenza;
d)
esclusione.
La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b) è demandata al Consiglio di Amministrazione,
mentre i provvedimenti relativi alle lettere c) e d)
all'Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) l'interessato
può presentare ricorso, in forma scritta all'Assemblea che
delibera in occasione della prima riunione ordinaria annuale.
Articolo
16
La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per
dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al
Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, la propria
rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti
essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'articolo
13.
Inoltre l'Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora,
nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri
fondamentali previsti all'articolo 14 oppure rimanga moroso per
oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in
grado di assolvervi.
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per
qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla
Confraternita.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la
perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la
Confraternita.
CAPO
IV
ORGANI
DELLA CONFRATERNITA
Articolo
17
Sono organi della Confraternita:
a)
l'Assemblea;
b)
il Presidente Onorario, se eletto;
c)
il Consiglio di Amministrazione;
d)
il Comitato Esecutivo;
e)
il Presidente;
f)
il Collegio dei Sindaci Revisori.
Articolo
18
L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli iscritti al
Sodalizio ed è presieduta dal Presidente Onorario, quando eletto,
o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza
di questo, dal Vice Presidente.
Articolo
19
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese
di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni tre
anni per l'elezione delle cariche sociali.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione con invito a mezzo di lettera ordinaria da inviare
al domicilio dei Confratelli almeno cinque giorni prima della data
fissata per la riunione. Possono anche essere affissi manifesti in
luoghi pubblici. L'invito e il manifesto devono contenere il
giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda
convocazione e gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso
giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.
I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente
Onorario e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.
Articolo
20
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo
e specificatamente:
a)
quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei
Confratelli;
b)
quando il Collegio dei Sindaci Revisori per gravi e motivate
ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiede all'unanimità la
convocazione al Consiglio di Amministrazione;
c)
quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve convocare
l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo,
terzo e quarto comma dell'articolo di cui sopra.
Articolo
21
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con
la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei
Confratelli mentre in seconda convocazione è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti.
In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni
Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega
scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non
potrà essere portatore di più di due deleghe.
Articolo
22
L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti
espressi dai presenti.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il
resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Articolo
23
L'Assemblea ha il compito di:
a)
deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della
relazione del Presidente sull'attività della Confraternita svolta
nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci
Revisori sull'andamento economico-finanziario;
b)
esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo
programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il
Consiglio di Amministrazione, adottando ove necessario, le
relative deliberazioni;
c)
eleggere, a scrutinio segreto, il Presidente Onorario, se
proposto, i componenti il Consiglio di Amministrazione,
dopo averne determinato il numero in base a quanto previsto
dall’art. 26 ed
il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli
artt. 24, 25 e 35;
d)
deliberare le modifiche del presente Statuto proposte dal
Consiglio di Amministrazione;
e)
assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei
Confratelli ai sensi dell'art.16.
Articolo
24
Il Presidente Onorario, scelto fra coloro che hanno dato prova di
attaccamento ed impegno nell'attività della Misericordia assume
il riconoscimento morale della confraternita.
E' eletto, se proposto, secondo le modalità previste dagli
artt.23, 37 e 38.
Presiede l'Assemblea dei Confratelli, in caso di assenza o
impedimento detto incarico sarà svolto dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Articolo
25
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della
Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate
specificatamente all'Assemblea.
E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt.23,
37 e 38.
In particolare:
a)
provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso
l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di
automezzi, alla richiesta di finanziamenti di qualsiasi
natura sia a breve che a lungo termine anche con rilascio di
garanzie ipotecarie, alla determinazione di partecipazioni
previste all’art. 4, nonchè
la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
b)
provvede acchè non siano in alcun modo cedibili ne alienabili i
beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, nè carte e
documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi,
relativi alla vita della Confraternita;
c)
provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice o
dei Vice Presidenti e del segretario;
d)
delibera le norme generali relative allo stato giuridico,
all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del
personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
e)
provvede alla predisposizione del regolamento organico per la
determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle
mansioni del personale dipendente e convenzionato;
f)
assume i provvedimenti disciplinari;
g)
predispone annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
h)
delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di
inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
i)
prende in via d'urgenza i provvedimenti che reputa necessari
nell'interesse del Sodalizio;
l)
delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;
m)
cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione;
n)
propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
o)
istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di
fuori degli iscritti alla Confraternita per l'analisi di
determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari
settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il
Consiglio di Amministrazione;
p)
autorizza il suo Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli
organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi
arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della
Confraternita;
q)
determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni
Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della
Confraternita;
r)
propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia,
congiuntamente all'Assistente ecclesiastico i nominativi di
Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della
carità e del servizio;
s)
provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto
secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
t)
determina i poteri relativi alla gestione corrente da attribuire
al Comitato Esecutivo, provvede, se
ritiene opportuno, alla nomina ed alla revoca del Direttore
Generale e del Direttore Sanitario, determinandone poteri e
compiti;
u)
nomina i componenti della Commissione Elettorale di cui al
successivo art.37;
v)
in occasione della convocazione dell'Assemblea per il rinnovo
delle cariche elettive ha facoltà di proporre alla Commissione
Elettorale l'eventuale elezione del Presidente Onorario;
z)
compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che
il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri
organi della Confraternita.
Articolo
26
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
minimo di 8 ad un massimo di
14 Confratelli, oltre al Presidente Onorario quando eletto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
l'Assistente ecclesiastico con parere consultivo.
Per essere eletti nel Consiglio di Amministrazione occorre aver
maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno
dalla data di iscrizione al Sodalizio.
Articolo
27
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola almeno ogni
2 mesi nonchè ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga
necessario oppure ove sia presentata domanda al Presidente stesso
da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su
richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia.
L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà
contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti
all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni
prima della data fissata.
Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio di
Amministrazione può essere convocato, anche telefonicamente, via
fax o via e-mail qualora se ne ravvisi la necessità.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio
segreto.
Articolo
28
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
di legge e di Statuto, nomina al suo interno il Comitato
Esecutivo, determinando i limiti della delega.
Articolo
29
Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri, tra cui il
Presidente, uno o più Vice Presidenti del Consiglio di
Amministrazione ed il Presidente Onorario quando eletto.
Il Comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario.
Le convocazioni sono fatte dal Presidente, od in sua assenza o
impedimento da chi ne fa le veci, mediante avvisi contenenti
l'indicazione dell'ordine del giorno, data e luogo di adunanza, da
inviarsi ai membri del Comitato per lettera, via fax o via
e–mail.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo
sostituisce a termini del presente Statuto.
Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie e gli affari per i
quali è stato delegato dal Consiglio di Amministrazione e nei
casi di necessità e di urgenza, può deliberare su qualsiasi
affare di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo
di darne comunicazione al Consiglio stesso nella prima riunione.
Articolo
30
Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è
richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.
I verbali delle riunioni del Comitato devono essere trascritti nel
relativo libro dei verbali e sottoscritti da chi ne ha presieduto
la riunione e dal Segretario.
Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo saranno affidate
al Segretario del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo costituiscono prova
legale, di fronte ai terzi, della esistenza della delega o della
urgenza.
Articolo
31
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto nella sua
prima riunione convocata dopo le elezioni, ha la rappresentanza
legale ed i poteri di firma.
Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee,
ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Presidente:
a)
vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle
prerogative della Confraternita e vaglia sull'osservanza dello
Statuto;
b)
indice le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, assumendone in entrambi i casi la presidenza e convoca
l'Assemblea;
c)
attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo;
d)
firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed
i registri sociali;
e)
cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario
dei beni mobili ed immobili;
f)
tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli
l'interessamento della Confederazione stessa;
g)
prende i provvedimenti d'urgenza, anche se non contemplato nel
presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche
di carattere giudiziario, quando si verifichi l'impossibilità di
convocare il Comitato Esecutivo sottoponendolo alla ratifica del
Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva al
provvedimento.
Articolo
32
Il Consiglio di Amministrazione elegge, su proposta del
Presidente, uno o più Vice Presidenti, indicando fra gli stessi
colui che assume la funzione di Vicario.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente del Consiglio
di Amministrazione, anche legalmente, in caso di sua assenza o
impedimento. La firma degli atti da parte del Vice Presidente
Vicario fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
Articolo
33
Il Segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua
prima riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea
e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera
o) dell'art.25.
E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della
Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il
quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e)
dell'articolo 31.
Articolo
34
Tutti gli incarichi degli organi sociali durano tre anni ed i
Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente,
succede il primo dei non eletti; la nomina del nuovo membro è
fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla
sua nomina.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in
carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano
automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni
consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.
Articolo
35
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea secondo le modalità
degli artt. 23, 37 e 38 e dovranno essere in possesso di adeguati
titoli professionali.
Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo
interno il Presidente.
Il Presidente dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori dei
Conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere
contemporaneamente eletti nel Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei
conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
I membri del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, senza diritto di voto.
Articolo
36
L'Assistente ecclesiastico è nominato dall'Ordinario Diocesano
competente per territorio su proposta del Consiglio di
Amministrazione.
Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita
per le materie spirituali, religiose o di culto.
Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la
preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso
corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il
"correttore" della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia.
Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso
della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere
favorevole dell'Assistente Ecclesiastico.
Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed
all'Assemblea con voto consultivo e alle riunioni eventualmente
indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori", organo
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia,
congiuntamente al Consiglio di Amministrazione le distinzioni al
merito della carità e del servizio per i Confratelli.
Articolo
37
La Commissione Elettorale è eletta dal Consiglio di
Amministrazione.
E' composta da cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il
compito di:
a)
nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente
ed il Segretario;
b)
redigere la lista dei nominativi per la carica di Presidente
Onorario, ove proposto dal Consiglio di Amministrazione, e dei
membri del Consiglio di Amministrazione, contenente un numero
almeno doppio di Confratelli da eleggere;
c)
redigere la lista per l'elezione del Collegio dei Sindaci
Revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi,
mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.
Tale lista dovrà comprendere almeno due nominativi iscritti
all'Albo dei Revisori Contabili e uno di essi sarà eletto
qualunque sia il numero dei voti conseguiti. I candidati a Sindaco
Revisore dovrebbero essere preferibilmente Confratelli.
Le liste devono riportare il nome del Confratello, il luogo di
residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.
Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli potranno presentare alla
Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la
stessa Commissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate
al Presidente il quale la terrà a disposizione almeno venti
giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto
delle norme di cui ai precedenti articoli 12, 24 e 25.
Articolo
38
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono
vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà
esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi
nella citata lista.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di
due voti per il Collegio dei Sindaci Revisori ed un numero di
preferenze pari a sette per il Consiglio di Amministrazione.
Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno
riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità sarà preferito il Confratello più anziano per
iscrizione.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto
nel presente articolo saranno dichiarate nulle.
Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione
nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti
entro 7 giorni e ne presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le
elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli,
devono essere presentati nel termine di 3 giorni.
La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima
dell'insediamento dei nuovi organi.
Articolo
39
I componenti della Commissione Elettorale per le funzioni cui sono
chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle
liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della
Confraternita, nè essere votati fuori lista.
Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di
cui al precedente comma saranno annullate.
Articolo
40
Tutte le cariche elettive sono gratuite perchè assunte per dovere
cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del
volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.
I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da
loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e
civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei
confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità
e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il
quale accettano la carica.
Articolo
41
La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Consiglio di
Amministrazione secondo la norma di cui all'art.25 punto n), è
presentata al Consiglio di Amministrazione, mediante motivata
mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un
terzo degli iscritti.
La mozione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione. Dopo
aver esaminato la proposta il Presidente convoca l'Assemblea
straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del
numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonchè
l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art.19
e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà
pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo
stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione
dell'avvenuto adempimento da parte del Presidente e del
Segretario.
L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un
dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.
Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre la presenza in
proprio o per delega almeno della metà più uno degli iscritti ed
il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.
Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di
voti, gli artt. 2, 4 e 6 i quali definiscono l'irrinunciabile
fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità
della sua vita associativa.
Articolo
42
La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera
Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di
assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non
rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte
le opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria
da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente.
Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le
speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e
della speciale maggioranza di cui all'art. 21 terzo comma del C.C.
(tre quarti degli associati).
Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori
preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti
alla Confraternita.
Articolo
43
A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita
sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di
ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a
quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia, cui la Confraternita è
associata.
Articolo
44
Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano
le norme di legge integrate, in quanto non contrastanti, dalle
disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d'Italia.
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